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Chiedere l'assegnazione di un alloggio

Descrizione

Chiedere l'assegnazione di un alloggio

Per chiedere l'assegnazione di un alloggio ERP è necessario partecipare al bando di concorso.

Possono partecipare al bando i cittadini residenti nella Regione del Veneto, in possesso dei requisiti (Legge regionale 03/11/2017, n. 39, art. 25).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale.

Requisiti

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare, devono possedere i requisiti al momento di scadenza del bando e al momento dell’eventuale assegnazione (Legge regionale 03/11/2017, n. 39, art. 25)

Per il solo richiedente

  • cittadinanza italiana o di un altro Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di un altro Stato purchè il richiedente sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un regolare permesso di soggiorno con validità almeno biennale e di un'attività lavorativa regolare o titolari di status di rifugiato e status di protezione sussidiaria
  • residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.

Per il richiedente e per ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare

  • non essere stati condannati per il reato di “invasione di terreni o edifici” 
  • non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero
  • non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario
  • situazione economica rappresentata dall'ISEE-ERP conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale 03/11/2017, n. 39, art. 27
  • non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

 

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