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Comunicazioni e integrazioni correlate

Durante la compilazione di comunicazioni ed integrazioni correlate (es. inizio lavori, fine lavori, integrazioni documentali, cambio dei professionisti coinvolti) è obbligatorio citare il numero di PROTOCOLLO (e non quello di pratica) dell'istanza di partenza (es. PDC, SCIA, CILA...)

Documentazione in materia di inquinamento acustico

Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8 integrato con i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 4 occorre allegare:

Documentazione di impatto acustico

La valutazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447) prevede la tutela dell'inquinamento acustico dovuto alla realizzazione o al potenziamento di attività produttive, commerciali o ricreative.

La documentazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 e 4) va presentata per le attività, i progetti e le opere, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • tutte quelle soggette a valutazioni di impatto ambientale (centrali energetiche, dighe, grandi infrastrutture, industrie di notevoli proporzioni, ecc.)
  • le opere di realizzazione, modifica, potenziamento di:
    • aeroporti, aviosuperfici, eliporti
    • strade di tipo A, B, C, D, E, F
    • discoteche
    • circoli privati e pubblici esercizi ove si genera rumore
    • impianti sportivi e ricreativi
    • ferrovie ed alti sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
  • i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:
    • attività produttive
    • attività sportive e ricreative
    • postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 2, com. 6).

Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3-bis).

Valutazione previsionale di clima acustico

È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3).

La valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995 n. 447, art. 2, com. 6).

Relazione o dichiarazione del progettista sui requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti

Esistono tre categorie per verificare i requisiti acustici passivi:

  • progetti riguardanti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
  • progetti relativi a nuove costruzioni e progetti per nuovi edifici produttivi
  • nuovi impianti.

Per progetti di interventi sul patrimonio edilizio esistente è richiesta una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997.  

Per progetti relativi a nuove costruzioni è richiesta una valutazione e dichiarazione del tecnico in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997.            

Per progetti per nuovi edifici produttivi o nuovi impianti è richiesta una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, in cui si illustrano i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno. La relazione dovrà essere redatta e sottoscritta da parte di professionista abilitato e competente in acustica ambientale.