Back to top

Comunicazioni e integrazioni correlate

Durante la compilazione di comunicazioni ed integrazioni correlate (es. inizio lavori, fine lavori, integrazioni documentali, cambio dei professionisti coinvolti) è obbligatorio citare il numero di PROTOCOLLO (e non quello di pratica) dell'istanza di partenza (es. PDC, SCIA, CILA...)

Cosa sono il domicilio digitale e la domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento?

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico valido per la trasmissione di comunicazioni che devono avere valore legale.

Il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione di trasmettere le comunicazioni riguardanti un procedimento amministrativo a un indirizzo elettronico da lui eletto proprio domicilio speciale, come prevede il Codice Civile, art. 47.

Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 3-bis, com. 4-quinquies prevede che il domicilio digitale possa essere un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non debba essere necessariamente un indirizzo di posta elettronica certificata.

Una volta scelto il proprio domicilio digitale è importante sapere che non si potranno opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni che vi sono trasmesse.

La comunicazione del domicilio digitale deve essere fatta espressamente per iscritto, per questo motivo in numerosi moduli dello sportello telematico viene richiesto di inserire un indirizzo di posta elettronica valido.